Art. 16.
(Utilizzo della pistola fora lobi).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli esercizi commerciali presso i quali sono eseguite le tradizionali applicazioni di monili è consentita,
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previa specifica autorizzazione del servizio per l'igiene pubblica della ASL competente, la prosecuzione di tali pratiche solo ed esclusivamente sul lobo auricolare.
2. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a) e b).
3. Il servizio per l'igiene pubblica della ASL competente deve annotare l'autorizzazione concessa ai sensi del comma 1 su un apposito registro.
4. L'autorizzazione concessa ai sensi del comma 1 è relativa esclusivamente ai requisiti igienico-sanitari e può essere revocata qualora, ad un successivo controllo, si rilevi il venire meno degli stessi requisiti.
5. La pistola fora lobi utilizzata per l'applicazione di monili ai sensi del comma 1 deve possedere un sistema monouso di blister, contenenti orecchini sterili, in modo tale che le parti della pistola non vengano a contatto con la cute del cliente.
6. I materiali costituenti gli orecchini utilizzati con la pistola fora lobi devono essere biocompatibili e sterili. Sull'etichetta di ogni singola confezione devono essere annotate le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo dell'azienda produttrice o importatrice;
b) attestazione di conformità alla norma UNI EN 1810;
c) attestato di garanzia di sterilità del prodotto e data di scadenza dello stesso.
7. Gli utilizzatori della pistola fora lobi, durante tale pratica, devono indossare guanti in lattice monouso.
8. I tamponi utilizzati per la disinfezione del lobo auricolare, i guanti e i blister utilizzati sono assimilati ai rifiuti sanitari e devono essere eliminati in conformità alle norme vigenti in materia previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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9. Agli utilizzatori della pistola fora lobi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 relative al consenso informato.
10. Chiunque contravviene a quanto disposto dal comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 7.500 euro e con la confisca degli strumenti e dei prodotti utilizzati nell'attività, ove il fatto non costituisca reato.
11. Chiunque contravviene a quanto disposto dai commi 5, 6 e 7 è punito, per ciascuna infrazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e con la confisca degli strumenti e dei prodotti utilizzati nell'attività, ove il fatto non costituisca reato.